| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legge 13/07/1999 n. 226Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.. 163 del 14 Luglio 1999 Legge di conversione Art. 1. 1. Il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999 - Supplemento Ordinario n. 138 Art. 1. Interventi urgenti in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal sisma del 9 settembre 1998. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e individuati o da individuare con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. In dette ordinanze sono, altresi', adottate le disposizioni e fissati i termini per il completamento degli accertamenti tecnici, ai fini della definitiva delimitazione dei territori interessati al sisma. I presidenti delle regioni Basilicata e Calabria, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza. 2. Le regioni Basilicata, Calabria e Campania, sulla base dei risultati degli accertamenti tecnici di cui al comma 1, definiscono, entro sessanta giorni a decorrere dal termine fissato per il completamento degli accertamenti tecnici ai sensi del medesimo comma 1, con deliberazione delle rispettive Giunte, i rispettivi programmi finanziari di utilizzazione delle disponibilita' di cui all'articolo 4. Nel programma vengono individuati, come obiettivi prioritari, il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, che risultano totalmente o parzialmente inagibili, la ripresa delle attivita' produttive, il recupero della funzionalita' delle strutture e infrastrutture pubbliche e del patrimonio culturale, il completamento del piano degli interventi sui dissesti idrogeologici gia' avviati. ivi compresi gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili oggetto di sgombero per inagibilita' conseguente a dissesti idrogeologici verificatisi anteriormente al sisma del 9 settembre 1998 nei territori individuati dalle ordinanze di cui al comma 1, e per i quali non sono stati concessi altri contributi. La regione Basilicata, sulla base degli accertamenti tecnici e dei criteri di intervento di cui al comma 1, provvede, altresi', a redigere ed attuare, utilizzando fino ad un importo di lire 5 miliardi annui dei contributi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un programma di interventi per i territori delle province di Matera e Potenza interessati dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 25 maggio 1991. Art. 2. Disciplina degli interventi 1. Per le attivita' di ricostruzione nei territori di cui all'articolo 1 si applicano le norme del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, relative alla individuazione dei criteri tecnici ed economici, agli interventi, attraverso programmi di recupero, nelle zone di particolare interesse dei centri storici dove gli edifici distrutti o danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio, agli interventi a favore dei privati, con priorita' per le abitazioni principali totalmente distrutte o totalmente o parzialmente inagibili, agli interventi per la ripresa delle attivita' produttive, nonche' agli interventi per il recupero della funzionalita' delle strutture ed infrastrutture pubbliche. 2. Per l'anno 1999 ai comuni interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e' concesso dal Ministero dell'interno un contributo straordinario rispetto alle risorse in godimento nell'anno 1998 pari al 20 per cento, al 30 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente per i comuni con abitazioni totalmente o parzialmente inagibili superiori al 15 per cento, al 25 per cento e al 35 per cento del totale delle abitazioni. Le risorse sono costituite dal contributo ordinario, consolidato e perequativo assegnato ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili a suo tempo detratta. L'onere, valutato in lire 11.000 milioni, e' posto a carico delle disponibilita' derivanti dai mutui 3. Per gli ulteriori interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, i soprintendenti per i beni ambientali e architettonici della Basilicata e della Calabria sono autorizzati, sulla base di una ripartizione effettuata dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno ventennale, a decorrere dal 2000 e fino al 2019, di lire 3 miliardi per l'anno 2000. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alla contabilita' speciale intestata agli stessi soprintendenti. Per il recupero degli edifici monumentali privati, danneggiati dal terremoto, possono essere inoltre concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalita' di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. 4. Con ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere adottate misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, nonche', di adeguamento della normativa di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, in funzione delle esigenze operative. Con le stesse ordinanze vengono, altresi', stabiliti i parametri tecnici per l'ammissibilita' del danno subito per effetto degli eventi di cui all'articolo 1 al contributo pubblico e disposte misure di rafforzamento delle strutture delle regioni, degli enti locali e del Ministero per i beni e le attivita' culturali, in analogia con quanto disposto dagli articoli 8, comma 7, e 14, comma 14, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, nel limite del 2 per cento dei rispettivi stanziamenti. Art. 2-bis. Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo 1. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998 e 1999 e residenti alla data del 9 settembre 1998 nei comuni delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessati dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, sono utilizzati a domanda, anche se gia' incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze del sisma. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile e' tenuta ad attivare, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte delle organizzazioni di volontariato che operino nei territori interessati dal sisma, che abbiano gia' presentato o presentino domanda, nonche' ad effettuare le relative assegnazioni. 3. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se gia' in servizio, collocati in congedo anticipato. Art. 3. Modifiche al decreto-legge n. 6/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998 - disposizioni varie relative a eventi calamitosi. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 449, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa data. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della citata legge n. 449 del 1997 si applicano, fino al 31 dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie, anche per i territori di cui all'articolo 1. 2. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente". 2-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo le parole: "servizi di agriturismo" sono aggiunte le seguenti: ", e comprende, per queste ultime, anche l'adeguamento igienico-sanitario". 2-ter. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' sostituito dal seguente: 2-quater. Al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: "del 26 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "in cui si e' verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997". 2-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' inserito il seguente: "5-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo spettante puo' essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune. L'area di sedime dell'edificio demolito o da demolire viene acquisita al patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi sull'immobile originario si trasferiscono sull'immobile acquistato". 3. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il costo di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione e' prescritta dalle vigenti normative". 3-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti: "6-ter. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni delle regioni Umbria e Marche e che devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilita' dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilita' non e' computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione puo' essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennita' e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successiamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta e' fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta. 6-quater. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attivita' commerciali, |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|